Indice articoli
I.P.M.S. ITALIA BRANCA ITALIANA "INTERNATIONAL PLASTIC MODELLERS' SOCIETY"
- dai corrispettivi e proventi per la conduzione o gestione di impianti espositivi, ricreativi e di musei o collezioni;
- da altri proventi commerciali connessi.
8.1.1. È assolutamente vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
8.2. Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, né sono trasmissibili per atti tra vivi.
8.3. La quota non è rivalutabile.
Art. 9
Rendiconto Economico
9.1. Il rendiconto economico comprende l’esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’Assemblea entro il 30 Aprile dell’anno successivo.
9.2. Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue: il 10% al fondo di riserva, il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, ricreativo e per nuovi impianti o attrezzature utili per l’esercizio dell’attività sociale.
9.3. La contabilità è tenuta in forma semplificata e in modo da consentire a chiunque di capirla.
9.4. Le scritture contabili dell’Associazione sono conservate in raccolte ordinate.
9.5. I Soci hanno diritto di accesso e di copia a loro spese, con obbligo di riservatezza.
ART.10
Assemblea dei Soci e relative deliberazioni
10.1. L’Assemblea ordinaria dei Soci deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Consiglio Direttivo. Essa delibera sulle linee di indirizzo generale dell’Associazione; approva il bilancio preventivo e consuntivo nonché l’importo delle quote sociali; delibera o ratifica gli atti urgenti di gestione ordinaria; delibera sulla riammissione dei Soci espulsi; elegge il Direttore Nazionale, i membri del Consiglio Direttivo, il Direttore Editoriale; ove necessario elegge i revisori dei conti e i probiviri (nella cadenza prevista dallo Statuto).
10.2. L’Assemblea straordinaria dei Soci delibera su argomenti diversi e contingenti; sulle modifiche dello Statuto; sullo scioglimento dell’Associazione; sull’accettazione di donazioni ed eredità; sulla destituzione dei componenti del Consiglio Direttivo; delibera o ratifica in materia di atti urgenti di gestione straordinaria.
10.3. L’assemblea straordinaria è convocata dal Direttore Nazionale o, in mancanza, dal Vice Direttore Nazionale, dal Consiglio Direttivo. La sua convocazione può essere richiesta anche da un rappresentante dei probiviri (ove previsti), oppure da parte di tanti soci che rappresentino almeno un decimo degli iscritti all’Associazione.
10.4. La convocazione dell’Assemblea, sia in forma ordinaria che straordinaria, è comunicata con avviso su una delle pubblicazioni sociali, per lettera ordinaria o con posta elettronica con avviso di lettura almeno quindici giorni prima all’indirizzo dichiarato dal Socio nei registri sociali.
10.5. L’assemblea dei Soci è presieduta dal Direttore Nazionale in carica o, in mancanza, dal Vice Direttore Nazionale, assistito dal Segretario Nazionale o, in sua mancanza, da un segretario I.P.M.S. ITALIA BRANCA ITALIANA "INTERNATIONAL PLASTIC MODELLERS' SOCIETY"
designato dal medesimo, che redige il verbale. L’assemblea può chiamare un altro Socio a presiedere la seduta.
10.6. In prima convocazione, l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci. In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo quanto stabilito in appresso. La seconda convocazione può avere luogo almeno mezz’ora dopo la prima.
10.7. Ogni Socio esprime un voto, qualunque sia il valore dell’apporto economico all’Associazione.
10.8. Ogni Socio può farsi rappresentare nell’Assemblea da altro socio purché munito di delega scritta. Ogni Socio non può essere portatore di più di cinque deleghe..
10.9. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
10.10. Per modificare l’Atto Costitutivo e lo Statuto, in prima convocazione occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione occorre la presenza di almeno la metà degli iscritti ed il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.
10.11. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.
10.12. Alle votazioni partecipano tutti i Soci in regola con le obbligazioni sociali.
ART. 11
Consiglio Direttivo
11.1. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea ordinaria dei Soci e dura in carica quattro anni. Possono ricoprire cariche sociali, ad esclusione della carica di Direttore Nazionale, i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano iscritti da almeno un anno precedente alle elezioni, maggiorenni, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte di una qualsiasi delle Federazioni Culturali o Modellistiche Nazionali o di Enti di Promozione Storica e Culturale o Modellistica riconosciuti, ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Tutti i Soci che intendono candidarsi hanno il diritto di presentare un programma scritto che il Consiglio Direttivo provvederà (unitamente ai programmi di tutti i candidati) a riportare sulle pubblicazioni e sul Sito nonché a diffondere tramite posta elettronica e ordinaria (ove necessario) a tutti gli associati. In caso di dimissioni o revoca di uno o più componenti in misura tale da finire sotto il numero minimo previsto, il Consiglio Direttivo procede alla cooptazione, quali nuovi componenti, di quei soci che sono risultati i primi dei non eletti alle ultime elezioni tenutesi al proposito.
11.2. I soci eletti nel Consiglio Direttivo sono rieleggibili per un numero illimitato di volte .
11.3. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che può variare da un minimo di cinque ad un massimo di sette, ivi compreso il Direttore Nazionale, nel proprio ambito, elegge il Vice Direttore, il Segretario Generale e il Tesoriere.
11.4. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Direttore Nazionale, ma il dissenso dei consiglieri è verbalizzato. I.P.M.S. ITALIA BRANCA ITALIANA "INTERNATIONAL PLASTIC MODELLERS' SOCIETY"
11.5. In caso di inattività prolungata del Consiglio Direttivo è convocata l’assemblea straordinaria per la sostituzione dei Consiglieri e del Direttore Nazionale.
11.6. Competono al Consiglio Direttivo i poteri di gestione ordinaria e straordinaria e tutte le incombenze non espressamente devolute all’Assemblea dei soci. Le operazioni di gestione straordinaria devono comunque venire ratificate da parte dell’Assemblea ordinaria dei Soci nella prima occasione utile.
11.7 Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- deliberare circa le domande di ammissione a Socio; procedere, all’inizio di ogni esercizio sociale, alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio, prendendo gli opportuni provvedimenti laddove detti requisiti non persistessero; in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti in corso d’esercizio sociale;
- deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad Enti, Istituzioni o Associazioni, comunque interessanti l’attività dell’Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i Soci;
- redigere, per sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea, il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo, nonché la relazione economico-finanziaria contenente anche i dati relativi all’attività istituzionale. Detti elaborati devono essere redatti con chiarezza, rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati, cui devono essere messi a disposizione contestualmente alla convocazione dell’Assemblea avente all’ordine del giorno l’approvazione;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei Soci, da indire almeno una volta all’anno;
- convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o ciò venga richiesto da almeno un decimo dei Soci;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci;
- comminare, previa motivazione, provvedimenti disciplinari;
- adottare provvedimenti di espulsione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari e comunque previa ratifica dell’Assemblea in caso di ricorso del Socio.
Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi della collaborazione di consulenti professionali, commissioni consultive o di studio, dallo stesso nominate, composte da Soci e/o non soci.
11.8. Nella gestione straordinaria rientrano tutti gli atti non previsti al punto precedente, gli acquisti e le dismissioni del patrimonio immobiliare dell’Associazione, l’accettazione di donazioni ed eredità.
11.9. Delle riunioni del Consiglio si tiene verbale.
11.10. I membri del Consiglio possono essere destituiti dall’assemblea ordinaria, che li rimpiazza.
ART. 12
Direttore Nazionale
12.1. Il Direttore Nazionale dell’Associazione ne ha la legale rappresentanza e dura in carica quattro anni. Il Direttore Nazionale può delegare i Consiglieri e i Soci a tenere a nome dell’Associazione relazioni esterne per singole iniziative statutarie e questi ne riferiscono al Consiglio.
12.2. Possono ricoprire la carica di Direttore Nazionale, esclusivamente i soci che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 11.1 e che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:
che siano soci da almeno quattro anni consecutivi e immediatamente precedenti all’anno di elezione;